Sport di Classe - Legge antipedofilia - chiarimenti

Chiarimenti sul Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale -

 

Sentito il parere del legale, i Tutor Sportivi Scolastici non sono soggetti all’applicazione dell’art.2 del citato decreto in quanto il contatto che essi hanno con i minori è del tutto sporadico, consistendo in incontri di una volta al mese per classe in presenza dell’insegnante, che invece svolge in autonomia le lezioni con una frequenza di due ore a settimana. A tal proposito la circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che il provvedimento si applica al “personale che ha un contatto non mediato e continuativo con i minori e pertanto l’obbligo non riguarda … quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela”.

Pertanto non sarà necessario produrre il certificato antipedofilia per l’attività svolta dal Tutor Sportivo Scolastico.