Palermo vince il 43° Trofeo Sicilia. Al secondo posto, Siracusa con 4 punti di distacco rispetto ai 29 della prima provincia. Medaglia di bronzo alla delegazione di Caltanissetta.
Seguono le province di Trapani, Catania, Messina, Agrigento, Ragusa, Enna. Protagonisti sono stati ancora una volta i piccoli atleti siciliani che hanno partecipato con impegno alla manifestazione sportiva dopo un intenso anno di lavoro e dure selezioni, nella speranza anche di farsi conoscere, mettere in campo le loro abilità ed imporsi nel panorama sportivo regionale e nazionale.
In un clima di festa ieri si è celebrata la premiazione nella location di Città del Mare a Terrasini, che per tutta la durata della manifestazione ha ospitato gli atleti e i loro accompagnatori. Il Trofeo Sicilia, si è dimostrato sempre all’altezza delle aspettative, anche se quest’anno la mancanza di risorse non ha consentito lo svolgimento del protocollo cerimoniale, che ha caratterizzato l’evento negli ultimi anni. Un edizione sicuramente dai toni più soft nella forma, ma non certo nella sostanza. Infatti ancora una volta i ragazzi hanno avuto la possibilità di esprimere al meglio le loro abilità fisiche e di socializzare con coetanei provenienti da ogni parte della Sicilia.
A premiare gli atleti è intervenuto il presidente del Coni Sicilia, Giovanni Caramazza.
Parte domani, venerdì 13 dicembre, il 43° Trofeo Sicilia. È ormai un appuntamento immancabile per lo sport siciliano. Atteso dai circa 500 ragazzi, in rappresentanza delle nove province siciliane. I giovani atleti fino a domenica si sfideranno nelle discipline del Badminton, Calcio A5, Pesi, Scacchi, Twirling, Tennis e Tennis tavolo. Una manifestazione del Coni Sicilia insieme all’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, con la collaborazione dei Coni point provinciali. Si tratta di una mini olimpiade, che avrà come villaggio olimpico la struttura di Città del Mare, ma saranno interessati anche alcuni impianti limitrofi. Un evento di grande importanza non solo da un punto di vista sportivo ma anche e soprattutto da un punto di vista sociale. Tradizionalmente si svolge a Palermo e nei comuni vicini. “Si tratta certamente di un prezioso veicolo per i giovani sportivi di alti valori come la solidarietà e il rispetto, il profondo senso di aggregazione e la sana competizione – dichiara il presidente del Coni Sicilia, Giovanni Caramazza – ed è per questo che nonostante la grave crisi economica, non abbiamo voluto cancellarla dal nostro calendario di manifestazioni.” Ad oggi viene considerato il più importante trampolino di lancio per le giovani leve dello sport regionale. La premiazione si svolgerà domenica alle ore 15,30, nella struttura di Città del Mare a Terrasini.
Il 12 dicembre 2013, alle ore 21:00, presso la sala De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, si terrà la XI edizione di “Sport Musica e Medicina”. La manifestazione, che a partire da quest'anno prenderà il nome di “Sport Musica e Medicina Tribute”, è promossa dal CONI Sicilia in collaborazione con l'AMSD-FMSI di Palermo e con l’FMSI Comitato Regionale Sicilia.
Scopo della manifestazione, che si rivolge al mondo della sanità siciliana, è quello di promuovere l’importanza di una corretta e regolare attività fisica quale mezzo di prevenzione di patologie – oggi in esponenziale aumento – come l’obesità, l’ipertensione arteriosa, il diabete, le dislipidemie, le neoplasie, i disturbi psichici, le malattie osteo-articolari, etc.
Un corretto stile di vita, che unisce l'attività fisica regolare ad una sana ed equilibrata alimentazione, migliora la qualità di vita dell’individuo, contribuendo a ridurre la spesa sanitaria e le assenze dal lavoro per motivi di salute.
La manifestazione avrà luogo in data 12 dicembre al fine di poter avere come ospiti anche i partecipanti al Convegno Nazionale "Nutrizione, attività fisica e sport, le scelte di oggi per il benessere del domani" che si terrà dall’ 11 al 13 di dicembre a Palermo, organizzato dall’ Assessorato Regionale alla Salute.
Il programma della serata si articolerà in due momenti, il primo dedicato alla consegna a personalità dello Sport di premi al merito sportivo del CONI Sicilia, il secondo dedicato all'attività musicale, consuetudine confermata negli anni da “Sport Musica e Medicina”, con un mini concerto dedicato al grande professionista della musica italiana Lucio Dalla.
L'evento sarà presentato dalla giornalista Annalisa Castiglione.
Sabato 30 novembre, si svolgerà il convegno “Sport Sicuro - Come fare per mettere in regola il proprio centro sportivo”, organizzato dal Comitato Regionale CONI Sicilia e dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti.
I lavori inizieranno alle ore 9,30 nella sala conferenze dello Sporting Club di Palermo. A fare gli onori di casa interverranno, oltre al presidente del Coni Sicilia Giovanni Caramazza e al delegato del Coni Palermo Michele Bevilacqua, il Direttore delle Agenzie delle Entrate della Sicilia Antonio Gentile, il professore ordinario di Scienze dello Sport Antonio Palma ed il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando.
Il convegno farà luce sugli aspetti tributari, fiscali, civili e gestionali delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche , dai profili fiscali delle ASD al 5 per mille, dalla responsabilità solidale nella gestione delle ASD agli strumenti di finanza per le ASD e per le SSD, dagli obblighi assicurativi alla tutela sanitaria.
Per il Presidente del Coni Sicilia il convegno Sport Sicuro rappresenta un appuntamento atteso ed estremamente utile, capace di fare chiarezza sulla normativa sulla sicurezza e di fornire alle società e agli operatori del settore tutte le informazioni necessarie per la messa in regola. “Mettere in sicurezza un impianto sportivo con azioni e interventi mirati, significa - dice Caramazza - garantire il diritto allo sport”.
Con il lucro arriva la tassazione,per le agevolazioni servono i fatti.
Non basta un’appartenenza astratta e un atto formale per aggiudicarsi l’accesso al regime di vantaggio destinato alle associazioni attive nel mondo del no profit
logo con atleti
Con sentenza 6 novembre 2013, n. 24898, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha stabilito che non sfugge all’accertamento induttivo la “finta” associazione senza scopo di lucro che invece svolge regolare attività commerciale al suo interno. Infatti, gli enti di tipo associativo non godono dello status di “extrafiscalità” che li esenta da ogni prelievo fiscale, potendo anche le organizzazioni no profit svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale con proventi, dunque, tassabili.
La vicenda
Il dato processuale riguarda un avviso di accertamento con il quale l’ente impositore aveva ricostruito il reddito in via induttiva, determinando maggiori Irpeg, Irap, Iva e accessori, essendo stato riconosciuto a una associazione polisportiva lo svolgimento di attività commerciale in difetto delle prescritte scritture contabili e non quello di attività associativa senza fini di lucro per la gestione di impianti sportivi, in particolare palestre, con servizi annessi, compreso quello di bar.
La sentenza di appello, che rigettava l’impugnazione, viene opposta dall’associazione con ricorso per cassazione con il quale è richiesta la censura della decisione di secondo grado per vizio di motivazione nonché, per quanto qui di interesse, per violazione dell’articolo 86 del Tuir, il quale imporrebbe la regola generale della qualificazione dell’ente come commerciale o non, sulla base dell’atto costitutivo ovvero dello statuto, con onere a carico dell’ufficio di fornire la prova contraria. Sostiene inoltre il ricorrente che, a tal fine, l’Agenzia dovrebbe provare, anche in via presuntiva, il presupposto della rettifica ovvero almeno la teorica esistenza di ricavi non documentati, prima e a prescindere dalla loro quantificazione.
Motivi della decisione
Nel respingere totalmente il ricorso del contribuente, la Corte suprema convalida il principio che è legittimo l’accertamento induttivo se l’associazione senza scopo di lucro svolge invece regolare attività commerciale al suo interno.
A tal fine, dopo aver premesso che nessuna norma fiscale impone, in via generale, l’obbligo di previa convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell’accertamento, non subendo pregiudizio il suo diritto di difesa che può essere esercitato, senza limitazioni, sia nella fase successiva all’accertamento – in sede di definizione con adesione e di attivazione dei poteri di autotutela della Pubblica amministrazione – sia nella sede contenziosa (cfr Cassazione, sentenze 20268/2008, 16874/2009, 14026/2012), il giudice di legittimità argomenta che, in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro – come prevede l’articolo 111, secondo comma, del Dpr 917/1986 (nel testo applicabile nella specie, ratione temporis) – svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale.
Lo stesso articolo 111, primo comma – in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo – costituisce, d’altro canto, deroga alla disciplina generale, fissata dagli articoli 86 e 87 del Tuir, secondo cui l’Irpeg si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche (Cassazione, sentenza 16032/2005). Di conseguenza, l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’articolo 2697 del codice civile (Cassazione, sentenza 3360/2013).
Ciò in quanto, affinché un’associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di Iva e di Irpeg, rispettivamente dall’articolo 4 del Dpr 633/1972 e dall’articolo 111 del Dpr 917/1986, non è sufficiente la sua astratta appartenenza a una delle categorie previste da tali norme, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni da esse imposte (Cassazione, sentenza 8623/2012).
In altri termini, gli enti di tipo associativo possono godere del previsto trattamento agevolato a condizione non solo dell’inserimento nei loro atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell’articolo 5 del Dlgs 460/1997, ma anche dell’accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cassazione, sentenza 11456/2010).
Nel confermare, quindi, il recupero a tassazione, come redditi di impresa, dei proventi conseguiti dall’associazione sportiva, perché i soci della palestra da essa gestita venivano di fatto trattati come semplici clienti di un imprenditore, la Corte di legittimità conclude rilevando che la sentenza impugnata non merita censura, in quanto “gli elementi richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi della non assoggettabilità al tributo, non essendo lo stesso società commerciale, siano stati assolutamente insufficienti allo scopo, estrinsecandosi, in ultima analisi, al richiamo allo statuto, ignorando i principi chiaramente richiesti dalla Cassazione sull'onere della prova”.